Articolo 1
E’ costituita una Fondazione non avente scopo di lucro denominata “VERTICAL – Fondazione Italiana per la Cura della Paralisi O.N.L.U.S.” fondata a Roma nel 2005.
Articolo 2
La Fondazione non ha finalità di lucro ed ha lo scopo, di promuovere ed incoraggiare, nell’ambito del territorio nazionale ed internazionale, il finanziamento della ricerca scientifica in materia di lesione midollare.
Per il raggiungimento di tali finalità, la Fondazione si propone di:
- assegnare Borse di Studio a giovani Laureati;
- promuovere e favorire il rientro dei Ricercatori e studiosi italiani dall’estero;
- organizzare corsi di formazione;
- promuovere o collaborare alla organizzazione di convegni scientifici;
- promuovere analoghe intese con Istituti di Ricerca operanti nei campi di interesse della Fondazione.
E’ fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle menzionate nella lettera a) dell’articolo 10 del D.Lgs. 460/97, così come previsto dalla lettera c) del medesimo articolo 10 del D.Lgs. 460/97.
Articolo 3
Il patrimonio della Fondazione è costituito, oltre che dal contributo iniziale dei fondatori, dalle successive elargizioni di fonte nazionale ed internazionale in denaro, in beni mobili ed immobili destinati all’incremento patrimoniale, nonchè dei redditi patrimoniali non utilizzati per la gestione.
E’ fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
E’ fatto obbligo di investire utili ed avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente correlate.
Articolo 4
Per l’adempimento dei compiti statutari la Fondazione può disporre di:
- rendita del patrimonio mobiliare ed immobiliare;
- eventuali contributi od elargizioni espressamente destinati a scopi specifici.
Articolo 5
Organi della Fondazione sono:
- il Presidente della Fondazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Scientifico;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
Articolo 6
Presidente a vita della Fondazione viene nominato il Sig. Fabrizio Bartoccioni, in caso di sua scomparsa, dimissioni o impedimento gli succederanno, come Presidenti, i discendenti in linea retta della famiglia. Qualora vengano a mancare i discendenti, la scelta dovrà cadere su persona capace e meritevole anche fuori della suddetta discendenza, su designazione del Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti. Egli presiede il Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico e provvede ai rapporti con le Autorità e le Pubbliche Amministrazioni, cura l’osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario; adotta in caso d’urgenza ogni provvedimento opportuno sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione.
In caso di assenza o di inadempimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente.
Articolo 7
Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri di diritto eletti come segue:
- Bartoccioni Fabrizio;
- Cace Carla;
- Fabriani Simone;
- Bozza Fausto;
- Bartoccioni Claudio;
A questi cinque membri è riservata la eventuale cooptazione di altri ulteriori membri, da un minimo di due ad un massimo di sei. Nell’eventualità che uno dei membri cooptati venga a cessare dalla carica per qualsiasi ragione, i membri di diritto provvederanno alla sua sostituzione per il completamento del quinquennio.
I consiglieri sono rinnovati ogni 5 anni e gli uscenti possono essere rinominati.
Articolo 8
Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i sui membri il Vice Presidente.
Il Vice Presidente può sostituire in tutte le sue funzioni il Presidente in caso di impedimento.
Articolo 9
Al Consiglio di Amministrazione spetta:
- di procedere alla elezione del Presidente ai sensi dell’art. 6;
- di nominare nel suo seno il Vice Presidente ai sensi dell’art. 8;
- di nominare il Comitato Scientifico;
- di ratificare la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
- di deliberare con maggioranza di due terzi eventuali modifiche dello Statuto su proposta del Presidente o della metà più uno dei suoi membri;
- di approvare entro il mese di giugno il bilancio consuntivo ed entro il mese di dicembre il bilancio preventivo. Al bilancio preventivo viene allegato, proposto dal Comitato Scientifico, il programma di lavoro. L’esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
- di deliberare sulla gestione delle entrate ordinarie e straordinarie nonchè la ripartizione delle rendite annuali del bilancio fra le diverse iniziative che costituiscono lo scopo della Fondazione;
- di approvare eventuali regolamenti interni.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere prese a maggioranza assoluta dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Alle sedute del Consiglio di Amministrazione presenziano i Revisori dei Conti senza diritto di voto.
Articolo 10
Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l’invio dell’ordine del giorno con anticipo almeno di 8 giorni, si riunisce di norma in seduta ordinaria due volte l’anno e ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno la metà dei Consiglieri. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente almeno la metà dei membri che lo compongono.
Articolo 11
I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi registri regolarmente bollati e numerati in ogni pagina e sottoscritti da un componente del Collegio dei Revisori dei Conti
Articolo 12
Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente della Fondazione ed è composto da un massimo 10 membri nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le personalità scientifiche distintesi nei campi di attività che riguardano gli scopi della Fondazione.
I Componenti del Comitato durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati. I componenti del comitato vengono sostituiti in caso di dimissione, inadempimento permanente o decesso, per il rimanente periodo del triennio in corso.
Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta l’anno e può essere convocato ogni qual volta il Presidente della Fondazione lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno due terzi dei componenti del Comitato stesso.
Il Comitato Scientifico:
- formula proposte di programma della attività della Fondazione;
- esamina ed esprime il suo parere sugli atti relativi alle singole iniziative della Fondazione;
- formula giudizi tecnici inappellabili sull’attribuzione dei fondi alle singole iniziative scientifiche e culturali approvate dal Consiglio di Amministrazione.
Il Comitato Scientifico può invitare esperti alle proprie riunioni.
Articolo 13
Il Collegio dei Revisori dei Conti, di cui all’art. 5 è composto da 3 membri e sono nominati dal Presidente della Fondazione.
- Esso provvede al riscontro della gestione finanziaria;
- accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;
- esprime il suo avviso mediante apposita relazione sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi al Consiglio di Amministrazione; effettua verifiche di cassa. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica 3 anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.
Articolo 14
In caso di liquidazione e successiva cessazione dell’attività della Fondazione l’intero patrimonio, soddisfatte le obbligazioni passive, dovrà essere destinato ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione disposta dalla legge.